đź’Ż Limiti di DISTANZA tra fabbricati?
Ok l’architettura spontanea versione Favelas fino a che punto? Christian Kerez (foto) “Meglio non poeticizzarle“.
– In casi di DEMOLIZIONE e RICOSTRUZIONE bisogna confrontarsi con normativa a diverse interpretazioni fra tecnici e addetti coinvolti (avvocati, CTU, uff. pubblici, etc). ESPERIENZA e KNOW-HOW sono necessarie!
Limite di distanza tra fabbricati è:
– INDEROGABILE di dieci metri esclusivamente per EDIFICI COSTRUITI PRIMA VOLTA
– non si applica a interventi di RICOSTRUZIONE edifici preesistenti anche se totalmente demoliti (Cons. Stato sentenza 14/9/2017, n.4337 art 9 D.M. 02/04/1968, n. 1444)
– irrilevante che l’immobile ricostruito sia stato qualificato come “nuova costruzione” (D.P.R. 380/2001) e che la ricostruzione abbia comportato cambio di destinazione d’uso
… Consiglio di Stato, accolto appello contro sentenza TAR che aveva “annullato permesso di costruire” che autorizzava la demolizione di un fabbricato esistente, adibito a deposito, e la ricostruzione di immobile plurifamiliare per civili abitazioni, aventi pareti finestrate a distanza di soli tre metri da una PALAZZINA
… L’interpretazione dell’art. 9 prevede pure che per i nuovi edifici ricadenti in zone diverse da zona A (centro storico), è PRESCRITTA in tutti i casi la distanza minima assoluta di 10 m tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.
… NUOVI EDIFICI si intendono edifici (o parti e/o sopraelevazioni di essi) costruiti x la prima volta non preesistenti
… non è nuovo edificio (per normativa distanze), la RICOSTRUZIONE dopo totale demolizione anche se questa ha cambiato destinazione d’uso
… per Edifici preesistenti in ricostruzione non ha senso prescrivere distanze diverse, l’arretramento imposto per effetto di una non coerente applicazione art. 9, produrrebbe disallineamento con altri fabbricati preesistenti erealizzazione di spazi chiusi, rientranze, intercapedini nocivi per salubritĂ , igiene, sicurezza, decoro che il medesimo intende tutelare …
Una ulteriore sentenza del Consiglio di Stato, n. 4728/2017 12 ottobre sugli “interventi di ristrutturazione edilizia” si pronuncia sulle distanze…
– Distanze e ristrutturazione con sagoma diversa, il manufatto che viene ricostruito nella stessa area di sedime e con la stessa sagoma, se sostitutivo di un precedente manufatto che giĂ non rispettava dette distanze, può sottrarsi al rispetto delle norme sulle distanze,
per l’edificio che viene ricostruito “senza rispettare la sagoma preesistente”, bisogna comunque rispettare comunque le distanze prescritte.
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